Trasparenza AI

L'A.I. dichiarata. Sempre.

Usiamo l'intelligenza artificiale in modo dichiarato, documentato e supervisionato. Questa pagina spiega dove l'A.I. lavora nella nostra struttura, cosa garantiamo a assicurati e compagnie, e con quali riferimenti normativi — il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (AI Act) e la legge italiana 132/2025.

«L'A.I. prepara. Il perito decide.» Non è uno slogan: è il principio dell'art. 13 della Legge 132/2025 — l'intelligenza artificiale come strumento di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale del professionista. Nella nostra struttura ogni pratica è verificata e decisa da un perito.

Dove lavora l'A.I.

Quattro punti di contatto, tutti dichiarati.

L.I.S.A. — assistente appuntamenti

L'assistente virtuale che fissa gli appuntamenti di perizia si presenta come intelligenza artificiale al primo messaggio, come previsto dall'art. 50 dell'AI Act. In ogni momento è possibile passare alla segreteria: una persona vera, sempre raggiungibile.

Documentazione fotografica

Le foto raccolte in sopralluogo o in autonomia dal cliente vengono certificate e organizzate con l'ausilio dell'A.I. (data, ora, posizione, impronta digitale del file). L'identificazione del veicolo dai documenti è sempre verificata dal perito.

Stima assistita

L'A.I. prepara la bozza di valutazione a partire da dati di mercato reali. Il perito rivede, corregge e autorizza ogni valore prima che entri nella perizia: nessuna stima parte da sola.

Compagnia sempre aggiornata

Gli aggiornamenti di stato verso le compagnie (appuntamento acquisito, accertamento effettuato, anomalie) sono preparati dall'A.I. e inviati solo su autorizzazione dello studio. Ogni comunicazione ha un responsabile umano.

Le garanzie

Cosa garantiamo, per ogni pratica.

Informativa immediata

Chi dialoga con un nostro sistema automatico lo sa dal primo messaggio, in linguaggio chiaro (art. 50 AI Act, applicabile dal 2 agosto 2026 — noi siamo già pronti).

Supervisione umana

Nessuna decisione sul merito della pratica è automatizzata: identificazioni, valori e conclusioni sono sempre validati dal perito responsabile.

Dati al minimo

I dati personali sono trattati solo per la gestione della pratica, nel rispetto del GDPR. Nessuna profilazione, nessun uso secondario.

Personale formato

Chi lavora con i nostri sistemi riceve una formazione documentata sull'uso corretto dell'A.I. (art. 4 AI Act — alfabetizzazione all'intelligenza artificiale).

Riferimenti normativi

Le regole che seguiamo.

Regolamento (UE) 2024/1689 — AI Act: obblighi di trasparenza per i sistemi che interagiscono con le persone (art. 50) e alfabetizzazione del personale (art. 4). I nostri sistemi rientrano nella categoria a trasparenza obbligatoria: non svolgiamo pratiche vietate né attività classificate ad alto rischio.

Legge 23 settembre 2025, n. 132: disciplina italiana sull'intelligenza artificiale. L'art. 13 regola l'uso dell'A.I. nelle professioni intellettuali: strumento di supporto, prevalenza del professionista, obbligo di informare il cliente in modo chiaro, semplice ed esauriente — questa pagina è parte di quell'informativa.

Per ogni domanda su come trattiamo la tua pratica con l'A.I.: contattaci — risponde una persona.